diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4260 del 03/07/1980 (Rv. 408130 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CARATTERE DEROGATIVO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408130-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CARATTERE DEROGATIVO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di vendita da piazza a piazza, la pattuizione del pagamento del prezzo a mezzo tratta sposta il luogo del pagamento dal domicilio del venditore-creditore, a norma dell'art 1498, terzo comma, cod civ, al domicilio del compratore-debitore ai sensi dell'art 44 legge cambiaria, solo quando tale modalita di pagamento sia prevista in modo esclusivo con la correlativa rinunzia del creditore al foro del suo domicilio, rinunzia che non puo presumersi in difetto di esplicita dichiarazione; cio perche l'intesa di utilizzare un mezzo di pagamento dilazionato per agevolare i rapporti tra i contraenti non importa di per se deroga al diritto del creditore di adire il foro del proprio domicilio per ottenere il pagamento del prezzo. (Conf 1140/79, mass n 397345).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)