Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4059 del 01/03/2016 (Rv. 638995 - 01)
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Giudice incompetente al momento della domanda - "Ius superveniens" attributivo della competenza - "Perpetuatio iurisdictionis" - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"
Ai fini della determinazione della competenza (nella specie, competenza territoriale per l'equa riparazione da irragionevole durata del processo), l'art. 5 c.p.c., quando esclude la rilevanza dei mutamenti normativi in corso di causa, va interpretato in conformità alla "ratio" di favorire - non già di impedire - la "perpetuatio iurisdictionis", sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della domanda, l'incompetenza non può essere dichiarata se quel giudice è diventato competente in forza di una legge entrata in vigore nel corso del giudizio (nella specie, la l. n. 208 del 2015, che ha modificato l'art. 3 della l. n. 89 del 2001).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)