Sez. 1, Sentenza n. 29117 del 11/12/2008 (Rv. 605842 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Requisizione di un fondo - Scadenza del termine - Permanenza dell'occupazione - Danni subiti dal proprietario - Domanda di risarcimento - Proposizione - Avvio, in corso di causa, dell'espropriazione dell'area e sua irreversibile trasformazione - Sorte della pretesa risarcitoria - Conversione nella pretesa al giusto indennizzo da esproprio od al risarcimento del danno da occupazione (usurpativa o appropriativa) - Sussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Qualora, dopo la scadenza del termine della requisizione temporanea, il proprietario chieda il risarcimento dei danni provocati dalla P.A. per avere illegittimamente continuato ad occupare il fondo requisito e, in corso di causa, sia stata avviata l'espropriazione dell'area con irreversibile trasformazione della stessa, la sopravvenuta perdita di titolarità del fondo va venir meno la qualità di proprietario e, quindi, la legittimazione e l'interesse ad agire per ottenere il risarcimento dei danni, ormai relativi ad un bene non più proprio. Pertanto, la pretesa risarcitoria si converte in quella al giusto indennizzo da esproprio, se la procedura ablativa si sia svolta nel pieno rispetto delle regole procedimentali e sia stata perciò legittima o, in caso contrario, essendosi comunque verificata l'irreversibile trasformazione del fondo, in quella al risarcimento da occupazione (usurpativa o appropriativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)