Sez. 1, Sentenza n. 9625 del 22/04/2010 (Rv. 612700 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di determinazione dell'indennità di requisizione - Successiva richiesta di risarcimento del danno da illegittima occupazione del bene - Domanda nuova - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
La domanda di corresponsione dell'indennità di requisizione e quella di risarcimento del danno hanno diversa natura, l'una indennitaria e l'altra risarcitoria, e si basano su diversi presupposti di fatto, e cioè sull'emanazione del decreto di requisizione la prima, e sull'illegittima occupazione del bene la seconda; pertanto, chiesta con l'atto introduttivo del giudizio la condanna al pagamento dell'indennità, la successiva proposizione della domanda risarcitoria non dà luogo ad una mera diversa qualificazione giuridica della domanda originaria ma, essendo basata su una "causa petendi" diversa da quella prospettata, integra una domanda nuova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria non formulata nell'atto introduttivo del giudizio ma soltanto successivamente, a seguito dell'annullamento dei decreti prefettizi di requisizione da parte del giudice amministrativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 20/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)