Sez. 2, Sentenza n. 13041 del 04/12/1991 (Rv. 474887 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Altezza degli edifici - Rapporto con la distanza | Misurazione dell'altezza degli edifici - Criteri ex art 35 del regolamento edilizio del comune di Rapallo - Fabbricato eretto a filo di strada - Computo a partire dal livello della strada - Fabbricato eretto ad una distanza eguale o minore di mt. 5 dal filo stradale - Computo a partire dalla quota media del terreno su cui sussiste il fabbricato - Piano di calpestio - Computo dello strato di rifinitura del piano - Esclusione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Altezza degli edifici - Rapporto con la distanza
L'art. 35 del regolamento edilizio del Comune di Rapallo prevede per la misurazione dell'altezza degli edifici - ai fini del computo della distanza fra fabbricati - due distinti criteri, a seconda se il fabbricato sia stato eretto a filo di strada, ovvero se esso sorga ad una distanza eguale o minore di mt. 5 dal filo stradale. Nel primo caso l'altezza si computa a partire dal livello della strada, nel secondo caso deve assumersi come punto di partenza la quota media del terreno su cui il fabbricato insiste. La norma richiamata, stabilendo poi che l'altezza si computa al livello del piano di calpestio, ha inteso disporre che non si debba tener conto nel computo dello strato di rifinitura del piano, in relazione anche della maggiore certezza oggettiva che il riferimento al manufatto non finito, ovvero grezzo, è in grado di assicurare nella misurazione dell'altezza dell' edificio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)