Sez. 2, Sentenza n. 8330 del 22/08/1998 (Rv. 518282 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Regolamento edilizio del Comune di Sampeyre - Determinazione delle distanze tra fabbricati in relazione alle altezze - Ultimo piano abitabile - Nozione - Qualificazione di inabitabilità dell'ultimo piano di un fabbricato contenuta in atto amministrativo - Rilevanza - Esclusione - Verificazione della abitabilità in concreto ed in relazione alle oggettive caratteristiche dei locali - Necessità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE
In tema di limiti legali della proprietà, qualora la concreta determinazione della distanza tra costruzioni sia riferita all'altezza dei fabbricati, il relativo computo comporta il riferimento all'intera estensione in elevazione della costruzione, sì da comprendere, in essa, ogni parte che concorra a realizzare un maggior volume concretamente abitabile ed una conseguente compressione di quei beni (luminosità, salubrità, igiene) che le norme dei regolamenti edilizi intendono tutelare, potendo legittimamente restare escluse da tale calcolo quelle sole parti aventi natura ornamentale o meramente funzionale rispetto alle struttura dell'immobile (quale il sottotetto non abitabile quando la sua formazione derivi dalle particolari modalità costruttive del tetto). Ne consegue che l'art. 49 del regolamento edilizio del Comune di Sampeyre, nella parte in cui prescrive che l'altezza da computare è quella "corrispondente alla distanza tra il piano marciapiede calcolato nel suo punto più basso e la quota media dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile" va interpretato nel senso che l'inabitabilità dell'ultimo piano di un edificio va verificata in concreto, in relazione alle sue oggettive caratteristiche, e non anche rimettendosi a quanto stabilito, sul punto, dall'autorità amministrativa in sede di concessione in sanatoria rilasciata per l'intero immobile con la precisazione della inabitabilità dell'ultimo piano. (Nell'affermare il principio di diritto ora esposto, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva acriticamente accolto la qualificazione di inabitabilità dell'ultimo piano di un fabbricato espressa dall'autorità amministrativa in sede di rilascio di concessione in sanatoria per il resto dell'immobile, anziché procedere alla valutazione del materiale probatorio allegato agli atti di causa nonché, se del caso, ad ulteriori ed autonomi accertamenti mediante l'espletamento di una nuova consulenza tecnica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)