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Sez. 2, Sentenza n. 2928 del 11/12/1984 Ud. (dep. 29/03/1985) Rv. 168540 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168540-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO - RATIO.*

In virtù del principio della non tassatività dei mezzi di prova, il giudice di merito può trarre la prova del proprio convincimento ai fini del giudizio di colpevolezza, per la identificazione dell'autore del reato, anche dal riconoscimento effettuato in base ad una fotografia nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, pur non costituendo lo stesso una ricognizione in senso tecnico, a condizione che il riconoscimento presenti garanzia di assoluta certezza. (la Cassazione ha chiarito che in tal caso la certezza della prova non deriva dal riconoscimento, come strumento probatorio, ma dalla attendibilità accordata alla deposizione di colui che, esaminata la fotografia dell'imputato, si dichiari certo della sua identificazione fisica). (Conf mass n 151581).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)