Sez. 1, Sentenza n. 334 del 12/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151581 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO - RATIO.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO - RATIO.*
In virtù del principio generale della non tassatività dei mezzi di prova, il giudice di merito può trarre la prova del proprio convincimento ai fini del giudizio di colpevolezza, per la identificazione dell'autore del reato, anche dal riconoscimento effettuato in base ad una fotografia nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, pur non costituendo lo stesso una ricognizione in senso tecnico, a condizione che il riconoscimento presenti garanzia di assoluta certezza. (la Cassazione ha chiarito che in tal caso la certezza della prova non deriva dal riconoscimento, come strumento probatorio, ma dalla attendibilità accordata alla deposizione di colui che, esaminata la fotografia dell'imputato, si dichiari certo della sua identificazione fisica). (Conf mass n 148517; (Conf mass n 148178; (Conf mass n 147574; (Conf mass n 147008; (Conf mass n 144805; (Conf mass n 144047; (Conf mass n 143379; (Conf mass n 142892).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)