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Sez. U, Sentenza n. 12795 del 13/12/1995 (Rv. 495062 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Presupposto - Pendenza del termine per proporre tale ricorso o proposizione successiva del medesimo e conseguente sospensione del procedimento - Fondamento.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495062-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE

La disposizione del quarto comma dell'art. 398 cod.proc.civ., secondo cui la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione - certamente applicabile anche alle sentenze della Corte dei Conti, espressamente dichiarate soggette alla revocazione dagli artt. 68 e 69 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 - può operare solo nel caso in cui l'istanza di revocazione sia stata proposta in pendenza del termine per proporre il ricorso per cassazione (determinando la sospensione di detto termine) o dopo che lo stesso sia stato proposto (imponendo, in tal caso, la sospensione del procedimento), atteso che un termine, in tanto può rimanere sospeso, in quanto sia ancora in corso e non sia interamente spirato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 68, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)