diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12819 del 27/12/1993 (Rv. 484871 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Sospensione - Del termine - Per il ricorso per cassazione | Presupposto - Pendenza del termine - Proposizione dell'impugnazione per revocazione nel giorno di scadenza del termine annuale di decadenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484871-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Sospensione - Del termine - Per il ricorso per cassazione

La disciplina dell'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui la proposizione dell'istanza di revocazione produce la sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione, presuppone, ove l'impugnazione per revocazione preceda quella per cassazione, che il termine per proporre l'ulteriore impugnazione sia ancora in corso, così da poter riprendere, dopo la sospensione conseguente all'impugnazione per revocazione, il suo decorso dalla data di comunicazione della relativa sentenza; nell'ipotesi in cui l'impugnazione per revocazione sia stata proposta nel giorno di scadenza del termine annuale di decadenza, tale ripresa del decorso del termine stesso non è più possibile, in assenza di un residuo utile, con la conseguenza che il ricorso per cassazione non è più ammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)