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Sez. L, Sentenza n. 6511 del 01/12/1988 (Rv. 460834 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - ACCOLLO DELLO STATO IN ORDINE ALL'ONERE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INADEL PER IL PERIODO 1982-1986 ED ESCLUSIONE DELLA CORRESPONSIONE DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 23 DEL D.L. N. 359 DEL 1987 - EFFICACIA RETROATTIVA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460834-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - ACCOLLO DELLO STATO IN ORDINE ALL'ONERE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INADEL PER IL PERIODO 1982-1986 ED ESCLUSIONE DELLA CORRESPONSIONE DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 23 DEL D.L. N. 359 DEL 1987 - EFFICACIA RETROATTIVA - CONSEGUENZE.*

In tema di indennità premio di servizio in favore dei dipendenti degli enti locali, l'art. 23 del d.l. n. 359 del 1987, convertito nella legge n. 440 del 1987, tanto con riguardo al primo comma, che accolla allo stato l'Onere dei "contributi previdenziali dovuti all'INADEL per il periodo 1982-1986, per effetto del computo della maggior quota della indennità integrativa speciale, quanto con riguardo al quarto comma, che, nel prevedere il pagamento della quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale mediante computo in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità suddetta (anche nei casi di riliquidazione derivante da sentenze passate in giudicato), esclude la corresponsione di interessi e di rivalutazione monetaria, ha efficacia retroattiva, e pertanto, trova applicazione nei giudizi in corso, ancorché inerenti a rapporti pregressi. (V 1680/88, mass n 457702; (V 2261/88, mass n 458070; (V 3469/88, mass n 458819; (V 6390/88, mass n 460719).*

Riferimenti normativi: Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)