Sez. U, Sentenza n. 2261 del 04/03/1988 (Rv. 458070 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
Il credito dei dipendenti degli enti locali verso l'INADEL, per indennità premio di servizio, che ha carattere previdenziale, si sottrae alla disciplina dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., tanto, con riguardo alla rivalutazione automatica, quanto con riguardo alla disciplina degli interessi, trattandosi di norma riferita ai crediti di lavoro, né produce interessi corrispettivi prima dell'emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità ed esigibilità) ma comporta l'Obbligo dell'amministrazione di pagare gli interessi moratori a partire dallo scadere del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell'assicurato, atteso che, in difetto di diversa specifica previsione, trova applicazione la regola generale posta dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in base alla quale, dopo l'inutile decorso di detto termine dalla richiesta dello assicurato in Sede amministrativa, ovvero, se questa non sia prescritta, dalla maturazione del credito, si verifica l'automatica Costituzione in mora, derivante dalla volontà del debitore di non adempiere. (nella specie, enunciando l'indicato principio, la S.C. ha precisato che restava irrilevante l'art. 23 del d.l. 1 settembre 1987 n. 203, convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 440, ai sensi del quale le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi od a rivalutazione monetaria, dato che il rapporto in questione era anteriore alla citata norma e comunque investiva la riliquidazione dell'indennità per motivi diversi da quelli considerati dalla norma medesima). (Conf 9538/87; (Conf 9479/87; (Conf 8013/87, mass n 455706; (Conf 7411/87, mass n 455417; (Conf 3244/86, mass n 446244; (contra 2876/83, mass n 427805).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Decreto Legge 01/09/1987 num. 203 art. 23, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)