Sez. 1, Sentenza n. 292 del 07/02/1972 (Rv. 356139 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI - IN GENERE - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO O SU ALTRI CESPITI DELEGABILI PER LEGGE RILASCIATE DALL'ENTE MUTUATARIO PER L'ESTINZIONE DEL MUTUO - AUTONOMA TASSABILITA DELLE DELEGAZIONI - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEI BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 18 DELLA LEGGE N 589 DEL 1949.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI - IN GENERE - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO O SU ALTRI CESPITI DELEGABILI PER LEGGE RILASCIATE DALL'ENTE MUTUATARIO PER L'ESTINZIONE DEL MUTUO - AUTONOMA TASSABILITA DELLE DELEGAZIONI - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEI BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 18 DELLA LEGGE N 589 DEL 1949.*
Le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo o su altri cespiti delegabili per legge, effettuate dal comune mutuatario in favore dell'ente mutuante ai fini dell'Estinzione di mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche, non sono soggette, ai sensi dell'art 9 della legge organica di registro ad autonoma tassa di registro, anche se siano contenute in un atto materialmente distinto dal contratto di mutuo o siano state rilasciate a carico dell'appaltatore delle imposte di consumo (o del tesoriere comunale) con l'Obbligo del non riscosso per riscosso. A tali delegazioni si applica il regime fiscale di favore, previsto dall'art 18 della legge n 589 del 1949 per i relativi contratti di mutuo. (Conf 2419'70, mass n 348667).*
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1949 num. 589 art. 18, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)