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Sez. 4, Sentenza n. 2115 del 12/09/1996 Cc. (dep. 16/09/1996) Rv. 206129 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri) | Donna incinta o con prole di età inferiore ai tre anni - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Necessità - Deduzione delle esigenze cautelari solo dal titolo del reato - Esclusione - Deduzione della inadeguatezza di misure gradate di cautela dalla appartenenza della indagata ad una comunità nomade - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206129-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri)

La misura cautelare personale della custodia in carcere può essere adottata nei confronti di una donna incinta o con un figlio minore di tre anni solo quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il giudice deve infatti bilanciare le esigenze di difesa processuale o sociale con la particolare situazione personale dell'indagata. Le esigenze cautelari devono far riferimento ad un pericolo non comune rilevabile da fatti concreti e non possono essere desunte semplicemente dalla gravità del titolo di reato né dall'appartenenza dell'indagata ad una comunità, quella nomade, le cui abitudini di vita sono ritenute incompatibili con l'effettiva efficacia di cautele gradate rispetto alla custodia cautelare in carcere

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)