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Sez. T, Ordinanza n. 33204 del 19/12/2025 (Rv. 677373-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento redditometrico - Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis vigente) - Prova contraria del contribuente - Contenuto. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677373-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento sintetico (c.d. redditometro), per vincere la presunzione ex art. 38, commma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (vigente ratione temporis), la prova contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda l'effettivo impiego dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte per le spese contestate, ma soltanto l'entità degli stessi e la durata del relativo possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che le suddette spese siano state sostenute con tali risorse.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)