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Sez. T, Ordinanza n. 19007 del 10/06/2026 (Rv. 679086-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento sintetico - Redditometro - Prova contraria del contribuente - Contenuto. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679086-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, la prova contraria della provenienza non reddituale delle disponibilità finanziarie utilizzate per coprire le spese di mantenimento e incremento dei cd. beni indice, gravante sul contribuente al fine di superare la presunzione relativa derivante dall'applicazione dei parametri del c.d.

redditometro, non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi o risorse ulteriori, ma deve riguardare anche l'entità delle somme, il periodo in cui sono rimaste nella sua disponibilità e la sussistenza di elementi sintomatici idonei a collegare tali disponibilità alle spese contestate quali indici di capacità contributiva.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)