Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 19/08/1995 (Rv. 493695 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Ambito di applicazione - Uso effettivo difforme da quello pattuito e sottoscritto al locatore - Attività sconosciuta al locatore esercitata in forza di autorizzazione amministrativa - Inapplicabilità dell'art. 80 della Legge n. 392 del 1978.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO
Al fine dell'operatività della disciplina dettata dall'art. 80 della legge n. 392 del 1978 - a norma del quale, se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, senza che il locatore, nel termine di tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, chieda la risoluzione, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo - nessun rilievo può assumere un uso effettivo difforme da quello pattuito, del quale il locatore non abbia avuto conoscenza, né la circostanza che l'attività (nella specie, di affittacamere), non conosciuta dal locatore, sia esercitata in forza di autorizzazione amministrativa. Quest'ultima, infatti, attiene al rapporto pubblicistico tra il conduttore e l'autorità amministrativa, ma non può incidere sul rapporto di natura privatistica tra conduttore e locatore, determinando un mutamento dell'uso convenzionale.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)