Sez. 3, Sentenza n. 1684 del 07/04/1989 (Rv. 462439 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO - DISCIPLINA EX ART. 80 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO - DISCIPLINA EX ART. 80 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di mutamento d'uso dell'immobile locato effettuata unilateralmente dal conduttore, l'art. 80 della legge n. 392 del 1978 - per il quale, se il conduttore adibisce l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, il locatore può richiedere la risoluzione del contratto entro un certo termine, applicandosi altrimenti al contratto la disciplina giuridica corrispondente all'uso effettivo - trova applicazione anche quando il contratto originariamente prevede un uso del bene locato diverso da quelli specificatamente previsti dalla legge n. 392 del 1978 (artt. 27 e 42) ed il successivo mutamento determini un uso effettivo dello immobile conforme, ancorché per "attrazione", ad uno di quelli contemplati dalla citata legge, attesa la finalità del legislatore di impedire la stipulazione di contratti simulati al solo scopo di escludere la disciplina legislativamente fissata per quei tipi di locazione (nella specie si trattava di un locale destinato a box e successivamente adibito a deposito di merce complementare ad un Esercizio commerciale). (Conf 1598/84, mass n 433673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)