Sez. L, Sentenza n. 389 del 17/01/1998 (Rv. 511668 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Di dirigente - Ingiustificatezza per accertata violazione dell'art. 7 statuto lavoratori - Conseguenze - Indennità di preavviso e supplementare - Spettanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Poiché le conseguenze della intimazione di un licenziamento con violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970 sono correlate al regime di tutela cui appartiene il rapporto, nel caso di licenziamento in tronco di dirigente di impresa industriale di cui sia accertata l'ingiustificatezza per il mancato rispetto di dette garanzie (nella specie su tale accertamento si era già formato il giudicato e quindi la S.C. non doveva pronunciarsi sulla applicabilità dell'art. 7 ai rapporti dirigenziali), il lavoratore, in base al regime contrattuale di stabilità obbligatoria dei dirigenti, ha diritto sia all'indennità supplementare che a quella di preavviso, che non è ricompresa nell'indennità supplementare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)