diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8934 del 12/10/1996 (Rv. 500075 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Di dirigente di azienda industriale - Disciplina contrattuale - Giustificazione del licenziamento - Presupposti - Incidenza della specialità del rapporto - Conseguenze - Equiparabilità alla nozione legale di giustificato motivo - Esclusione - Criterio di proporzionalità ex art. 2106 cod. civ. - Inapplicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500075-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In sede di verifica, ad opera del collegio arbitrale previsto dalla contrattazione collettiva o della autorità giudiziaria, della sussistenza di un'idonea giustificazione a base del licenziamento con preavviso di un dirigente industriale, spetta al datore di lavoro, che intenda essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, dimostrare la veridicità e la fondatezza dei motivi da lui addotti, nonché la loro idoneità a giustificare il recesso. Tuttavia, tenuto presente il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale e la esclusione legale e contrattuale della qualificabilità, nel suo ambito, di un licenziamento come disciplinare, deve ritenersi coerente l'interpretazione del giudice di merito delle norme contrattuali in materia cui consegua l'affermazione che non sono equiparabili la nozione legale di giustificato motivo (art. 3 legge n. 604 del 1966) e la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente, e che in base a quest'ultima può rilevare qualsiasi motivo, purché giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento del dirigente. Correlativamente deve escludersi l'applicabilità della regola di proporzionalità dettata dall'art. 2106 cod. civ. per i provvedimenti sanzionatori. (Nella specie, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto il licenziamento giustificato, è stata confermata dalla S.C. sulla base anche della ritenuta adeguatezza degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, evidenzianti complessivamente la rottura del rapporto fiduciario e in particolare la violazione da parte del ricorrente delle regole di organizzazione interna predisposte dall'imprenditore, mediante: invio al suo diretto superiore di numerose comunicazioni scritte caratterizzate da un atteggiamento rigido, volto a porre la direzione nella necessità di scegliere tra l'uno e l'altro; lamentele presso la direzione false nei presupposti di fatto; tentativi di seminare disaccordo tra gli alti dirigenti e di sobillare le impiegate; invio al presidente di numerose lettere, di contenuto a tratti "delirante").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)