Sez. 2, Sentenza n. 2323 del 02/08/1974 (Rv. 370711 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - GIUDIZI DI CASSAZIONE E DAVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI - LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - RETRIBUZIONE PER LA SOLA ATTIVITA D'AVVOCATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - GIUDIZI DI CASSAZIONE E DAVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI - LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - RETRIBUZIONE PER LA SOLA ATTIVITA D'AVVOCATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale della legge 13 giugno 1942 n 794 per preteso contrasto con gli artt 35 e 36 cost, in quanto preveda la retribuzione per l'attivita d'avvocato ma non per l'attivita di procuratore nei giudizi di Cassazione e davanti alle magistrature superiori, giacche gli onorari d'avvocato, predisposti dal consiglio nazionale forense e previsti nel DM 28 febbraio 1958, tendono a remunerare, nella loro globalita, tutte le attivita di rappresentanza e di difesa prestata da tali professionisti nell'Esercizio del loro ministero davanti alle dette magistrature.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., DM 28/02/1958 all. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)