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Sez. 3, Sentenza n. 28565 del 26/03/2014 Cc. (dep. 03/07/2014) Rv. 260252 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Terzi interessati alla restituzione del bene - Impugnazione - Pronuncia cautelare resa o da rendere nei confronti dell'indagato - Preclusione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260252-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, l'intervenuta pronuncia da parte del giudice dell'impugnazione adito dall'indagato o la pendenza di un'impugnazione proposta da quest'ultimo non determinano l'inammissibilità dell'appello presentato ex art. 322 bis, cod. proc. pen., da un terzo interessato alla restituzione dei medesimi beni, poichè nessuna preclusione deriva dall'identità della materia cautelare allorquando siano diverse le parti del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)