Sez. 3, Sentenza n. 42975 del 16/10/2007 Cc. (dep. 21/11/2007) Rv. 238101 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Giudicato cautelare - Configurabilità - Limiti - Coincidenza oggettiva e soggettiva tra provvedimenti - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Presupposto del giudicato cautelare in materia di misure coercitive reali, è l'assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra più provvedimenti inoppugnabili o non più impugnabili. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi il giudicato in relazione a due provvedimenti di sequestro probatorio che, nell'ambito di un procedimento per violazione dell'Iva su importazione di automobili, avevano rispettivamente riguardato le autovetture e i documenti di circolazione delle stesse).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)