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Sez. 2, Sentenza n. 7437 del 28/03/2026 (Rv. 677494-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Artt. 34, comma 2-ter e 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001 - Deroga alle disposizioni in tema di distanze - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677494-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 34-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, al pari dell'abrogato comma 2-ter dell'art. 34 del medesimo testo normativo, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice o dai regolamenti locali, in tema di distanze legali, trattandosi di disposizione che, in base al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attiene al profilo della conformità dell'opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed operando esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, ma non anche in quelli fra soggetti privati.

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34 bis, Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)