Sez. 2, Sentenza n. 732 del 13/03/1972 (Rv. 356876 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO USO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO USO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed il mancato uso di tale potere non puo costituire oggetto di censura in Sede di legittimita. (Conf 684'70, mass n 345895).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)