Sez. 2, Sentenza n. 684 del 16/03/1970 (Rv. 345895 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
La consulenza tecnica e un mezzo istruttorio che non e posto nella disponibilita delle parti, ma e rimesso, quanto all'opportunita o necessita di disporla, al criterio discrezionale del giudice del merito. (Conf 3013-68, massima n 335861 460-67, massima n 326407).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)