Sez. 3 - , Ordinanza n. 11763 del 15/05/2018 (Rv. 648614 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) | Inesistenza del rischio prima della conclusione del contratto - Condizioni - Conseguenze - Nullità - Configurabilità.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA)
Ai sensi dell'art 1895 c.c. (applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell'art 1886 c.c., alle assicurazioni sociali oltre che alle assicurazioni private) si può configurare l'inesistenza del rischio, allorché prima della conclusione del contratto non si sia presentato quanto meno come possibile il futuro danno o evento attinente alla vita umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui esso si sarebbe verificato: in tal caso il contratto e nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)