Sez. L, Sentenza n. 2442 del 09/09/1974 (Rv. 370844 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - NULLITA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - NULLITA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO.*
Ai sensi dell'art 1895 cod civ (applicabile, per l'art 1886, alle assicurazioni sociali oltre che alle assicurazioni private) deve parlarsi di inesistenza del rischio, allorche prima della conclusione del contratto non si sia presentato come possibile il futuro danno o evento attinente alla vita umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui essi si sarebbero verificati: in tal caso il contratto e nullo. (nella specie, la SC ha affermato che i giudici del merito bene avevano dichiarato la nullita del rapporto assicurativo e ritenuto di non potere prendere in considerazione per il riconoscimento del diritto a pensione INPS un'invalidita preesistente alla Costituzione del rapporto assicurativo e gia allora di gravita pari alla misura ricollegata dalla legge al riconoscimento del diritto a pensione). (Conf 769'71, mass n 350583; 2168'69, mass n 341477).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1896, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)