Sez. 2, Sentenza n. 11770 del 29/10/1992 (Rv. 479213 - 01)
Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere | Emissione al di là dei limiti connessi alla funzione cautelare - Impugnabilità del provvedimento in Cassazione ex art. 111 della Costituzione - Esclusione - Mancato inizio o mancata conclusione del giudizio di merito - Irrilevanza.
Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere
I provvedimenti di urgenza, ancorché emessi con superamento dei limiti connessi all'assicurazione in via cautelare degli effetti della futura decisione di merito, (nella specie, ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale) sono caratterizzati dalla provvisorietà degli effetti e perciò dalla inidoneità ad acquistare efficacia di cosa giudicata, in quanto destinati ad essere sostituiti dalla sentenza di accoglimento della domanda o posti nel nulla dal rigetto della domanda o dal mancato inizio o dalla mancata conclusione del giudizio di merito, e, pertanto, pure in detta ipotesi, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)