Sez. U, Sentenza n. 7359 del 03/07/1995 (Rv. 493171 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI | Accoglimento dell'istanza ex art.700 cod. proc. civ. - Contestuale pronunzia sulle spese - Divieto - Violazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. della parte reputata soccombente - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI
Il provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. che, accogliendo l'istanza, disponga la misura cautelare, non deve pronunziare sulle spese, poiché non chiude il procedimento e non ha la funzione di eliminare il giudizio avanti al giudice che lo emette. Tuttavia, ove il provvedimento di urgenza che accolga l'istanza cautelare condanni la parte reputata soccombente al pagamento delle spese processuali, è ammesso il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 secondo comma Cost., come strumento residuale di garanzia, atteso che detto provvedimento, nella parte in cui regola le spese, ha natura di pronuncia definitiva e decisoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)