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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22245 del 25/07/2023 (Rv. 668389 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Opposizione decreto espulsione - Competenza del Giudice di pace - Pregresso rigetto richiesta di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari - Competenza del Tribunale - Esclusione. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI - In genere.
Stato
decisa il 2023-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668389-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, in presenza di una precedente pronuncia di rigetto del ricorso proposto in tema di diritto all'unità familiare, resta ferma la competenza del giudice di pace, non potendosi ritenere operante la competenza del Tribunale,

prevista dall'art. 1, comma 2-bis del d.l. n. 241 del 2004, convertito con modificazioni, dalla l. n. 271 del 2004, in quanto la definizione del predetto procedimento esclude che possa ritenersi sussistente una procedura "pendente" ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)