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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11299 del 09/05/2017 (Rv. 644609 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniero richiedente la protezione internazionale - Provvedimento di espulsione - Competenza a decidere sulla proroga del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione - Giudice di pace - Esclusione - Tribunale in composizione monocratica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644609-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, è competente il tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, e non il giudice di pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione, ove sia ancora pendente il termine per l’impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, e ciò anche nel caso in cui il ricorrente sia stato attinto da provvedimento di espulsione e trattenuto in attesa di essere rimpatriato - ipotesi che esclude l’applicazione automatica della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale - e non abbia ancora ottenuto provvedimento di sospensiva dal tribunale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 150 del 2011).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 21, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)