Sez. L, Sentenza n. 5677 del 26/06/1987 (Rv. 454126 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DANNI - LIQUIDAZIONE - "RETRIBUZIONE ATTUALE" DELL'INFORTUNATO - CALCOLO - UTILIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE PERCEPITA AL MOMENTO DEL SINISTRO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO AD ALTRI CRITERI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE (DETERMINAZIONE DELLA PAGA ATTUALE DELL'INFORTUNATO IN CORRISPONDENZA A QUELLA TEORICA COEVA DI UN LAVORATORE DI PARI QUALIFICA, CON ESCLUSIONE DELLA C.I.G., DEL TASSO DI ASSENTEISMO, DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI ED ALTRO).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DANNI - LIQUIDAZIONE - "RETRIBUZIONE ATTUALE" DELL'INFORTUNATO - CALCOLO - UTILIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE PERCEPITA AL MOMENTO DEL SINISTRO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO AD ALTRI CRITERI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE (DETERMINAZIONE DELLA PAGA ATTUALE DELL'INFORTUNATO IN CORRISPONDENZA A QUELLA TEORICA COEVA DI UN LAVORATORE DI PARI QUALIFICA, CON ESCLUSIONE DELLA C.I.G., DEL TASSO DI ASSENTEISMO, DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI ED ALTRO).*
In tema di liquidazione dei danni da Invalidità permanente riportati dal lavoratore a seguito di infortunio, ed ai fini della Determinazione della "retribuzione attuale" dell'infortunato da porre a base del relativo calcolo, il giudice, anche se il coefficiente di capitalizzazione è riferito al momento del sinistro, non è obbligatoriamente tenuto ad utilizzare la retribuzione dal lavoratore a quello stesso momento percepita, rivalutata in base ad indici ISTAT, ma resta libero di ricorrere anche ad altri criteri - purché la relativa scelta, nella fattispecie, sia correttamente motivata - idonei a rendere più aderente alla realtà la presumibile paga attuale del danneggiato. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte - aveva determinato la paga attuale dell'infortunato, agli effetti indicati, in corrispondenza a quella teorica coeva di un lavoratore di pari qualifica, escludendo l'incidenza negativa sia della C.i.G., del tasso di assenteismo e di altri fattori - ritenuti di problematica ricorrenza in ogni tipo di azienda e nella prospettiva dell'arco temporale di proiezione considerato sia dei contributi assicurativi, considerati non come mera passività ma Forma di accantonamento di disponibilità per il lavoratore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)