Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 11/12/2013 (Rv. 628811 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Giudizio di cassazione - Produzione di documenti riguardanti la legittimazione del ricorrente - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
In tema di giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti operata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., a sostegno della propria legittimazione processuale (nella specie, consistenti nell'atto di incorporazione e nella certificazione notarile attestanti la qualità di successore universale dell'incorporante ricorrente rispetto alla parte originaria), trattandosi di atti finalizzati alla dimostrazione della sussistenza del potere di proporre il ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)