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Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016 (Rv. 638861 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Ricorso proposto da banca incorporante la cessionaria di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 - Onere dell'impugnante di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2016-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638861-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra, cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)