Sez. 1, Sentenza n. 7945 del 13/08/1998 (Rv. 518001 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Preventiva pronunzia sulla separazione, con decisione, in prosieguo, sulla richiesta di addebito - Ammissibilità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
In base al testo dell'art. 151 cod. civ., non sono configurabili due modelli di separazione, uno con addebito e l'altro senza addebito, bensì un'unica figura, in quanto l'eventuale richiesta di addebito all'altro coniuge non sposta l'indagine del giudice, basata pur sempre sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o sul grave pregiudizio all'educazione dei figli, da valutarsi, in caso di richiesta di addebito, anche sotto il profilo della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi. Ne consegue che non è ipotizzabile un preventivo accertamento degli elementi su cui si fonda la separazione (con immediata pronunzia della stessa) ed un successivo esame dell'eventuale addebito in sede di prosieguo, poiché una volta pronunziata la separazione è già intervenuta la decisione avente per contenuto lo stesso oggetto dalla cui valutazione dipende anche il giudizio sull'addebito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)