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Sez. 1, Sentenza n. 8106 del 14/06/2000 (Rv. 537585 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Dichiarazione di separazione personale dei coniugi - Richiesta di addebito - Presupposto distinto ed autonomo di tale dichiarazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537585-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO

La dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi. In tale ottica, la richiesta di addebito non si pone come elemento fondante della pronuncia di separazione personale, che resta sempre e comunque giustificata solo dall'intollerabilità della vita coniugale o dal grave pregiudizio per l'educazione della prole; circostanze, queste, da valutarsi, nell'ipotesi di richiesta di addebito, anche sotto il profilo della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva affermato che l'accertamento dell'addebito costituirebbe capo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione personale, posto che tale statuizione presupporrebbe l'ipotizzabilità di due distinti tipi di separazione, con addebito e senza addebito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)