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Sez. 5, Sentenza n. 10436 del 02/07/2003 (Rv. 568879 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Annullamento dell'atto presupposto - Conseguenze - IllegittimitĂ  dell'ingiunzione - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568879-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE

L'Amministrazione finanziaria non può notificare una ingiunzione fiscale, emessa ai sensi dell'art. 2 e ss. del R.D.L. n. 639 del 1910, nei confronti del contribuente, quando il giudice tributario, davanti al quale sia stato portato - dal primo - l'esame del titolo sottostante l'ingiunzione, l'abbia posto nel nulla, quandanche con sentenza non ancora passata in giudicato, atteso che - al momento della sua notificazione - l'ingiunzione doveva considerarsi priva del titolo sottostante in ragione dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale di annullamento di quello amministrativo - tributario (nella specie un avviso di accertamento ritenuto non ritualmente notificato al contribuente).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)