Sez. 3, Sentenza n. 1307 del 27/05/1964 (Rv. 301865 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - SORPASSO - EFFETTUAZIONE - CONDIZIONI DI SICUREZZA - NECESSITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - SORPASSO - EFFETTUAZIONE - CONDIZIONI DI SICUREZZA - NECESSITA.*
La manovra di sorpasso, dati i pericoli che comporta in relazione alla possibilita di scontri stradali, dev'essere eseguita con estrema cautela, cioe in condizioni di assoluta sicurezzĂ tali condizioni non sussistono allorche un autoveicolo, eseguito un sorpasso, mentre la strada trovasi, ad un certo punto, ostruita nella sua direzione di marcia, debba immediatamente spostarsi sulla destra, invadendo la mezzeria stradale del sopraggiungente veicolo sorpassato, a cosi breve distanza da esso, da rendere inevitabile la collisione delle due vetture. (V 1095/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)