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Sez. 2, Sentenza n. 1678 del 22/10/1975 Ud. (dep. 07/02/1976) Rv. 132219 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE PIU FAVOREVOLE - LEGGE MODIFICATRICE DI PIU ISTITUTI PREESISTENTI - APPLICABILITA DELLA NORMA PIU FAVOREVOLE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.*
Stato
decisa il 1975-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132219-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE PIU FAVOREVOLE - LEGGE MODIFICATRICE DI PIU ISTITUTI PREESISTENTI - APPLICABILITA DELLA NORMA PIU FAVOREVOLE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.*

Nel valutare quale tra piu leggi sia piu favorevole la scelta va fatta tra l'una e l'altra legge, senza che sia consentito di applicare Disposizioni (inesistenti) risultanti dalla contaminazione di Disposizioni diverse. Cio non toglie che quando una legge abbia modificato piu istituti di quelli preesistenti, ogni istituto dell'una e dell'altra legge debba trovare concreta ed autonoma applicazione con riferimento al criterio del maggior favore per l'imputato. Deve, pertanto, essere applicata la nuova normativa piu favorevole in tema di sospensione della pena nei confronti dell'imputato che non abbia potuto beneficiare sotto altri aspetti delle recenti Disposizioni innovative del 1974.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)