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Sez. 6, Sentenza n. 13321 del 18/05/1990 Ud. (dep. 11/10/1990) Rv. 185506 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86 - ABROGAZIONE DELL'ART. 324 COD. PEN. - FATTI COMMESSI ANTERIORMENTE RIENTRANTI ANCHE NELLA DISPOSIZIONE DEL NUOVO ART. 323 COMMA SECONDO COD. PEN. - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - È L'ART. 324 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1990-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185506-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - LEGGE 26 APRILE 1990 N. 86 - ABROGAZIONE DELL'ART. 324 COD. PEN. - FATTI COMMESSI ANTERIORMENTE RIENTRANTI ANCHE NELLA DISPOSIZIONE DEL NUOVO ART. 323 COMMA SECONDO COD. PEN. - SUCCESSIONE DI LEGGI - LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - È L'ART. 324 COD. PEN..*

In tema di successione di leggi penali e di individuazione della legge più favorevole ai sensi dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., il trattamento più favorevole va scelto in concreto, con la verifica di tutte le conseguenze che derivano da ciascuna delle due norme e, operata la scelta, la normativa va applicata in toto, senza possibilità di trattamenti combinati. Ne consegue che nel caso in cui le norme che vengono in rilievo siano l'art. 323 comma secondo cod. pen., come sostituito dall'art. 13 della legge n. 86 del 1990, e l'abrogato art. 324 dello stesso codice, norma più favorevole deve considerarsi quest'ultimo, che prevede una pena detentiva inferiore nel minimo (sei mesi rispetto ai due anni previsti dall'altra norma) anche se alla pena detentiva aggiunge quella pecuniaria. (V sez. V, 30 maggio 1990, n. 752; (V mass n 164847; (V mass n 150916; (V mass n 150912; (V mass n 148922; (V mass n 132219).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 26/04/1990 num. 86 art. 13 CORTE COST., Legge 26/04/1990 num. 86 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)