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Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 15/04/1986 (Rv. 445720 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AZIONE DI RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ EX ART. 59 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - QUALITÀ DI PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445720-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AZIONE DI RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ EX ART. 59 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - QUALITÀ DI PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*

Poiché nelle controversie relative al rapporto di locazione l'indagine sulla legittimazione attiva attiene non alla qualità di proprietario del bene, bensì a quella di locatore, l'Azione di recesso per necessità, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978, è legittimamente esercitata dal locatore stesso, a nulla rilevando la Mancanza di prova in ordine al suo diritto di proprietà. (Conf 358/83, mass n 425162).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)