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Sez. 5, Sentenza n. 3895 del 22/02/2006 (Rv. 590460 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 2 - Quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Condizioni - Pendenza della lite - Sospensione delle liti pendenti e dei relativi termini di impugnazione - Portata - Estensione della sospensione alle liti pendenti nel periodo 18 settembre - 17 novembre 1994 già decise in primo grado - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590460-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1994, n. 656, la pendenza della lite al momento della presentazione della relativa istanza va verificata tenendo conto del fatto che, a partire dalla data del 18 settembre 1994, tutte le liti fiscali pendenti, suscettibili di definizione, ed i relativi termini di impugnazione sono rimasti sospesi fino al 30 settembre 1995. L'originaria portata del d.l. 17 settembre 1994, n. 538 - che aveva sospeso (art. 3, comma quarto) fino al 15 dicembre 1994 le sole liti pendenti "in primo grado e non ancora decise" alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (18 settembre 1994) - è stata infatti ampliata dai provvedimenti legislativi successivi, a partire dal d.l. 16 novembre 1994, n. 630 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi, al pari di quelli del citato d.l. n. 538 del 1994, anch'esso non convertito, dall'art. unico, comma secondo, della legge n. 556 del 1996), che ha sospeso ulteriormente (art. 5, comma quinto) fino al 15 dicembre 1994 le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 630 del 1994 (17 novembre 1994) "dinanzi alle commissioni tributarie in ogni stato e grado del giudizio" . Tali provvedimenti legislativi - costituendo l'evoluzione costituzionalmente corretta dell'originario d.l. n. 538 del 1994 (stante l'irrazionalità della limitazione ai soli giudizi per i quali non fosse già intervenuta sentenza di primo grado, da esso posta alla possibilità di definizione) - fanno "corpo unico", sì che anche la disciplina della sospensione, originariamente prevista con riferimento ai soli giudizi di primo grado, deve intendersi estesa a tutti i giudizi comunque pendenti alla predetta data del 18 settembre 1994, perpetuandosi altrimenti l'incongruenza di ritenere definibili per il periodo 18 settembre-17 novembre 1994 soltanto le liti all'epoca pendenti in primo grado, e non anche quelle per le quali vi è poi stata l'estensione. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto quindi tempestiva l'istanza di definizione presentata dai ricorrenti il 22 febbraio 1995, ancorché agli stessi fosse stata comunicata sin dal 4 agosto 1994 la decisione di primo grado, posto che, in forza dei citati provvedimenti legislativi, a partire del 18 settembre del medesimo anno il termine per appellare era rimasto sospeso, donde la perdurante pendenza della lite al momento della presentazione dell'istanza).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/09/1994 num. 538 art. 3, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 16/11/1994 num. 630 art. 5, Legge 30/11/1994 num. 656 art. 1, Legge 24/10/1996 num. 556 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)