Sez. 5, Sentenza n. 427 del 19/03/1982 Cc. (dep. 01/04/1982) Rv. 153036 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ - LEGITTIMITÀ DELLA DETENZIONE IN ATTO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ - LEGITTIMITÀ DELLA DETENZIONE IN ATTO.*
Il divieto di scarcerazione dell'imputato dopo sentenza di condanna non irrevocabile a pena detentiva opera soltanto se la detenzione in atto sia legittima. (Conf mass n 144671, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)