Sez. 1, Sentenza n. 978 del 06/05/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154576 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - PRESUPPOSTI: A) LEGITTIMO TITOLO DI DETENZIONE, B) TERMINI NON DECORSI - CONDANNA PER UNA PLURALITÀ DI REATI - SCARCERAZIONE PER DECORSO DEI TERMINI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE: DECORRENZA PER TUTTI I REATI RITENUTI IN SENTENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - PRESUPPOSTI: A) LEGITTIMO TITOLO DI DETENZIONE, B) TERMINI NON DECORSI - CONDANNA PER UNA PLURALITÀ DI REATI - SCARCERAZIONE PER DECORSO DEI TERMINI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE: DECORRENZA PER TUTTI I REATI RITENUTI IN SENTENZA.*
Il divieto, imposto dall'art. 275 cod. proc. pen., di disporre la scarcerazione dell'imputato a seguito di sentenza di condanna, ancorché non definitiva - salvo che la pena non sia stata completamente scontata per effetto della custodia preventiva - presuppone che il titolo di privazione della libertà personale sia legittimo e che non siano decorsi i termini indicati nel quinto comma dell'art. 272 cod. proc. pen., valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza. Alla stregua di tale principio, lo "status libertatis" deve essere preso in esame con riferimento alla situazione determinata dalla sentenza di condanna, che va considerata nel suo carattere unitario, nel senso che quando si tratti di condanna per una pluralità di reati deve aversi riguardo a tutte le imputazioni e la scarcerazione non è consentita se, anche per uno solo dei delitti contestati il termine suddetto non sia ancora decorso. (V mass n 153036/82; (V mass n 142176/79; (V mass n 139613/78; (V mass n 137757/78).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)