Sez. 5, Sentenza n. 11254 del 24/08/2001 (Rv. 549065 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Alloggi locati con patto di futura vendita - Assegnazione in proprietà da parte di società commerciale - I.V.A. - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, le assegnazioni in proprietà di alloggi già dati in locazione con patto di futura vendita, effettuate da una società commerciale, vanno assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, e non a quella proporzionale di registro.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)