Sez. 1, Sentenza n. 3555 del 23/04/1997 (Rv. 503906 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Alloggi locati con patto di futura vendita - Loro assegnazione in proprietà da parte di una società commerciale - I.V.A. - Assoggettabilità - Scopo di lucro - Mancanza - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, le assegnazioni in proprietà di alloggi, già dati in locazione con patto di futura vendita, effettuate da una società di capitali costituita con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, vanno assoggettate all'imposta sul valore aggiunto e non a quella proporzionale di registro.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)