Sez. 5, Sentenza n. 1122 del 02/02/2000 (Rv. 533366 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Royalties percepite in Italia da un soggetto residente nel Regno Unito o da società avente sede all'estero e priva di stabile organizzazione in Italia - ILOR - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Le royalties percepite in Italia da un soggetto residente nel Regno Unito (o, il che è lo stesso, da una società avente sede in tale Stato e priva di stabile organizzazione in Italia), non sono assoggettabili ad ILOR, atteso che sia la disciplina del par. 2 dell'art. 1 della Convenzione italo - britannica sulle doppie imposizioni, ratificata con la legge 12 aprile 1973, n. 194, sia la disciplina di diritto interno (Artt. 19, primo comma, del d.P.R. 597/73, 1, lett. c), del d.P.R. 599/73 e 25, ultimo comma, del d.P.R. 600/73), interpretata in modo conforme al diritto comunitario, conducono ad un identico risultato e cioè che, in caso di soggezione di un soggetto residente nel Regno Unito alla potestà impositiva dello Stato di residenza sulla percezione di royalties, tale percezione non può essere contemporaneamente soggetta ad ILOR in Italia.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., Legge 12/04/1973 num. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)