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Sez. 1, Sentenza n. 9484 del 28/06/2002 (Rv. 555443 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Dell'assegno a favore del coniuge - Provvedimenti emanati dalla corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555443-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ

Avverso i provvedimenti emanati dalla corte d'appello in sede di reclamo, concernenti la modifica della statuizione riguardante l'assegno a favore del coniuge separato, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)