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Sez. 1, Sentenza n. 412 del 15/01/2000 (Rv. 532882 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Divorzio - Modifica delle condizioni - Sopravvenienza di giustificati motivi - Incidenza sulla situazione economica dell'istante - Omesso esame - Violazione di legge - Deducibilità in cassazione ex art. 111, secondo comma Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532882-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111, secondo comma Cost. proposto avverso la pronuncia assunta in sede di appello, ai sensi dell'art. 9 legge divorzio, con il quale si denuncia l'omessa verifica da parte del giudice di merito dell'effettiva sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche dell'istante tali da giustificare il riconoscimento all'ex - coniuge di un assegno di mantenimento originariamente non previsto; tale omissione integra infatti il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 5 e 9 della legge sul divorzio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)